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ultimo aggiornamento
17 gennaio 2012
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Gennaio 2012

Videosorveglianza sul posto di lavoro:
ammessa, se mirata e temporanea
di Tanja Uboldi Ermani*

La questione della videosorveglianza sul posto di lavoro è senz’altro una delle questioni più controverse e discusse degli ultimi anni. E ciò poiché tocca l’ambito estremamente delicato della protezione della personalità dei dipendenti. Una sentenza del Tribunale federale - riferita a un procedimento penale per un caso del Canton Zurigo - si profila molto importante per il diritto del lavoro.
Il Tribunale federale, per la prima volta, ha relativizzato il principio stabilito dalla legge secondo il quale tutti i sistemi di sorveglianza e controllo il cui scopo è quello di sorvegliare il comportamento dei dipendenti sul posto di lavoro non sono ammessi. Infatti l’Alta Corte Federale ha stabilito che il divieto di utilizzare mezzi di videosorveglianza sul posto di lavoro non è assoluto. Più precisamente ha ammesso l’impiego di quei sistemi che permettono di sorvegliare i dipendenti in maniera mirata, ma a condizione che ciò sia limitato a periodi molto brevi.

La fattispecie
Il gerente di una gioielleria di Zurigo, dopo la chiusura del negozio, ha costatato che dalla cassa mancavano CHF 1’350.-. Egli ha quindi deciso di esaminare le registrazioni di una videocamera che aveva fatto installare all’interno del locale cassa del negozio, all’insaputa dei dipendenti. Dall’esame della registrazione egli ha così potuto rendersi conto che, nel corso della giornata, una delle dipendenti aveva avuto, all’interno del locale cassa, un atteggiamento singolare, che aveva destato il sospetto che ella si fosse appropriata della somma di denaro mancante. Più precisamente nella registrazione si vedeva la dipendente che entrava nel locale cassa con un vassoio, prelevava dei soldi dalla cassa e li deponeva sul vassoio, per poi coprirli – prima di uscire – con un foglio di carta. Si vedeva inoltre come poco dopo la dipendente rientrava con il vassoio, toglieva il foglio di carta e lo distruggeva nel tritacarta, mentre i soldi sul vassoio non c’erano più. La società titolare del negozio, fondandosi su tale registrazione, ha sporto querela contro la dipendente.

Non luogo a procedere
Il Ministero Pubblico, dopo gli accertamenti di sua competenza, ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti della dipendente. La decisione è stata confermata dall’Obergericht del Canton Zurigo. In sostanza entrambe le decisioni partivano dal presupposto che le registrazioni effettuate con la telecamera posizionata all’interno del locale cassa non potevano fungere da mezzo di prova poiché il diritto del lavoro vieta l’impiego di sistemi di sorveglianza che mirano a controllare i movimenti dei dipendenti sul posto di lavoro, e ciò soprattutto se questi sono stati installati a loro insaputa.

Ricorso al Tribunale federale
Contro la decisione dell’Obergericht la società titolare della gioielleria ha presentato ricorso al Tribunale federale (TF).
L’Alta Corte Federale ha accolto il ricorso della società, rinviando l’incarto all’Obergericht per una nuova decisione. Nella propria decisione il TF si è anzitutto chinato sul divieto di impiegare sistemi di videosorveglianza per controllare l’atteggiamento e i movimenti del dipendente sul posto di lavoro, stabilito dall’art. 26 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro. Più precisamente i Giudici hanno ricordato che lo scopo di tale divieto è quello di proteggere la salute dei dipendenti e in particolare la loro personalità. Hanno poi stabilito che non tutti i sistemi ledono necessariamente e automaticamente la salute dei dipendenti, per giungere poi alla conclusione che le videosorveglianze nelle quali questi sono ripresi solo sporadicamente e per brevi periodi sono di principio ammesse. E ciò poiché, non essendovi un controllo continuo, non vi sarebbe una lesione della salute.
Il Tribunale federale ha poi pure ritenuto che nel caso concreto la videosorveglianza non era stata installata per controllare i dipendenti, ma per motivi di sicurezza, ossia per evitare furti, essendo il locale cassa di principio eventualmente anche accessibile - poiché non chiuso a chiave - a terzi. Il sistema di sicurezza era quindi pure giustificato da un interesse preponderante del datore di lavoro. L’Alta Corte Federale è quindi giunta alla conclusione che la registrazione video prodotta agli atti dalla datrice di lavoro non fosse in contrasto con le disposizioni del diritto del lavoro e con quelle che tutelano la personalità e la protezione dei dati dei dipendenti.

Una legge federale ad hoc?
La decisione è anche importante poiché molto probabilmente avrà delle conseguenze concrete anche a livello legislativo.
Infatti in essa il Tribunale Federale ha evidenziato che una questione così delicata non può essere risolta inserendo alcuni principi in diverse leggi e ordinanze, ma necessiterebbe di una legge federale che regolamenti perlomeno i principi generali della videosorveglianza sul posto di lavoro.

*avvocato e autore nel team di Boss Editore

Sulla videosorveglianza: manuale 3.2.6.6.2
La sentenza: DTF del 12.11.2009 6B_536/2009
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